A) Consulenti tecnici
(Estratto dal R.D. 1368/1941 e ss. mm. e ii. recante
“Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile” –
Artt. 13 e ss. ).
Presso
ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese
nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3.
commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
L'albo
è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un
comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della
Repubblica e da un Professionista iscritto nell'albo
professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal
Collegio della categoria, cui appartiene il richiedente
l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Le
funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal
Cancelliere del Tribunale
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti
di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono
di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive
associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle
domande di iscrizione decide il Comitato.
Contro
il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici
giorni dalla notificazione.
Coloro
che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne
domanda al Presidente del Tribunale.
A cura
del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le
autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta
pubblica e privata dell'aspirante.
L'albo
è permanente. Ogni quattro anni il comitato deve provvedere alla
revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è
venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è
sorto un impedimento a esercitare l'ufficio
La
vigilanza sui Consulenti tecnici è esercitata dal presidente del
tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore
della Repubblica o del presidente dell'associazione
professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i
consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o
non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi
ricevuti.
Per il
giudizio disciplinare è competente il comitato indicato
nell'articolo.
Ai
consulenti che non hanno osservato i doveri indicati
nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti
sanzioni disciplinari:
B) Periti
(Estratto dal D. Lgs. 271/1989 e ss. mm. e ii. recante “Norme di
attuazione del Codice di procedura penale. Artt. 67 e ss. ).
Presso
ogni Tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in
categorie.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in
medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative
specialità, infortunistica del traffico e della circolazione
stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della
grafia.
Quando
il Giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli
albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria
attività professionale presso un ente pubblico.
L'albo
dei periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è
formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal
Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal
presidente del Consiglio dell'Ordine forense, dal Presidente
dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di
esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
Il
Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione
dall'albo.
Il
Comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei
voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il
Comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo.
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di
speciale competenza nella materia.
La
domanda di iscrizione
deve essere diretta al Presidente del Tribunale.
Non
possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
-
condannate con sentenza irrevocabile alla pena della
reclusione per delitto non colposo, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
-
che si trovano in una delle situazioni di incapacità
previste dall’art. 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice
di procedura penale;
-
cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a
seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
Agli
iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli
obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere
applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni
dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo
non superiore a un anno o della cancellazione.
Il
pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di
regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la
liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le
disposizioni previste per il perito.