Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e all'albo dei periti

presso il Tribunale di Ancona

 

A) Consulenti tecnici
(Estratto dal R.D. 1368/1941 e ss. mm. e ii. recante “Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile” – Artt. 13 e ss. ).

 

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il Comitato.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al Presidente del Tribunale.

A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio

La vigilanza sui Consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l'avvertimento;

  • la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

  • la cancellazione dall'albo.

 

B) Periti
(Estratto dal D. Lgs. 271/1989 e ss. mm. e ii. recante “Norme di attuazione del Codice di procedura penale. Artt. 67 e ss. ).

 

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Quando il Giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

L'albo dei periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal presidente del Consiglio dell'Ordine forense, dal Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

Il Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Il Comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

La domanda di iscrizione deve essere  diretta al Presidente del Tribunale.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

  • condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

  • che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’art. 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice di procedura penale;

  • cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.